LEGGE 21 dicembre 1999, n.508 - Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

(Finalita' della legge) 1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 688)

Presentato dall'on. Sbarbati il 10 maggio 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 agosto 1996, con pareri delle commissioni I, V, VIII, XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 18 settembre 1996; il 16, 22 gennaio 1997; il 5, 6, 11 febbraio 1997; il 4, 5, 19 marzo 1997; il 3, 8, 9 aprile 1997; il 29 luglio 1997; il 24 settembre 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 28 ottobre 1997.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 29 ottobre 1997 ed approvato il 5 novembre 1997 in un testo unico con atti n. 829 (on. Sbarbati ed altri); n.

1343 (on. Rodeghiero ed altri); n. 1397 (on. Burani Procaccini); n. 1998 (on. Napoli).

Senato della Repubblica (atto n. 2881)

Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 18 novembre 1997, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 10, 17, 24, 26 marzo 1998; il 29 luglio 1998; il 24, 29 settembre 1998; il 17, 24 febbraio 1999; il 6 aprile 1999; l'11, 12, 19, 25 maggio 1999.

Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede deliberante, il 6 luglio 1999.

Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed approvato, con modificazioni, il 14 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 688/B)

Asseganto alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 23 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V, VIII, XI e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 29 luglio 1999; il 14, 22 settembre 1999; il 20 ottobre 1999.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 21 ottobre 1999.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 26, 27, 28 ottobre 1999 ed approvato, con modificazioni, il 10 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2881/B)

Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 19 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1a e 5a.

Esaminato dalla 7a commissione il 30 novembre 1999; il 1o dicembre 1999 ed approvato il 2 dicembre 1999.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

  1. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

  2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princi'pi di autonomia sanciti dalla presente legge.

  3. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princi'pi.

  4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.

  5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto...

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