DECRETO 13 novembre 1998 - Riconoscimento di titolo accademicoprofessionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione

DECRETO 13 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo accademicoprofessionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Maria Victoria Chica Garcia, nata il 12 ottobre 1968 a Jaen (E), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "ingeniero de caminos, canales y puertos" di cui e' in possesso dall'8 ottobre 1997, come attestato dal Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos di Madrid; Preso atto che e' in possesso del titolo di "ingeniero de caminos, canales y puertos" conseguito presso l'Universita' politecnica di Madrid il 13 settembre 1996; Considerato che la professione dell'ingegnere in Italia comprende attivita' intellettuali che il richiedente non puo' esercitare, ne' ha dimostrato di aver esercitato in Spagna sul presupposto del titolo di studio posseduto attivita' equiparabile a quella propria dell'ingegnere italiano; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 12 dicembre 1996; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 12 ottobre 1998; Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art.

6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo sopra indicato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

  1. ...

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