IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 75 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di entrata in vigore dell'abrogazione della citata legge, al fine di disciplinare i rapporti e le situazioni che risultano sospesi per effetto della pronuncia abrogatrice ed anche per consentire al Parlamento la definizione di una complessiva riforma della materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, ad interim, del turismo e dello spettacolo; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.
In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, e' abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente...