Ordinanza nº 199 da Constitutional Court (Italy), 03 Novembre 2023

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione03 Novembre 2023
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Ordinanza n. 199 del 2023

ORDINANZA N. 199

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promossi dal Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 13 ottobre 2022, e dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze del 16 febbraio 2023, iscritte, rispettivamente, ai numeri 29, 35 e 36 del registro ordinanze 2023, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 12 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e di A. R., in proprio e nella qualità di rappresentante di G. D. srl in liquidazione;

udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi gli avvocati Aurora Maria Romerio per A. R., in proprio e nella qualità di rappresentante di G. D. srl in liquidazione e Antonino Sgroi per l’INPS;

deliberato nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.

Ritenuto che con ordinanza del 13 ottobre 2022 (reg. ord. n. 29 del 2023) il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui, sostituendo l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

che il rimettente è investito dell’opposizione ad una ordinanza ingiunzione, emessa e notificata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016 per la condotta di «omesso versamento delle ritenute» previdenziali ed assistenziali di importo inferiore alla soglia di euro 10.000, liquidata in euro 17.500, che conseguiva l’omesso pagamento, entro tre mesi dalla notifica di un precedente avviso di accertamento, dei contributi ritenuti e non versati in misura di euro 190,52, relativi all’anno 2014;

che, in termini di rilevanza, il giudice a quo osserva che l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato e l’omissione contributiva risultava documentata dalla comunicazione dei modelli DM10 da cui emergeva la retribuzione corrisposta ai lavoratori;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia che nella fissazione di un minimo e di un massimo della sanzione amministrativa tra euro 10.000 ed euro 50.000, il legislatore avrebbe determinato un’irragionevole disparità di trattamento per i trasgressori per omessi versamenti contributivi sotto la soglia di rilevanza penale di euro 10.000 che, pur violando con diversa gravità il precetto normativo, non vedrebbero la determinazione della sanzione graduata in relazione alla diversa gravità;

che la norma censurata consentirebbe, infatti, in caso di violazione del precetto normativo nel suo massimo valore sottosoglia, l’applicazione di una sanzione amministrativa che, nella previsione massima pari ad euro...

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