Sentenza nº 192 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2022

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione25 Luglio 2022
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 192 del 2022

SENTENZA N. 192

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento vertente tra il Ministero per i beni e le attività culturali e altro e Riccardo Torlai e altro, con sentenza non definitiva del 14 maggio 2021, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione di Riccardo Torlai;

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2022 il Giudice relatore Franco Modugno;

udito l’avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi per Riccardo Torlai;

deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2022.

Ritenuto in fatto

  1. – Con sentenza non definitiva del 14 maggio 2021 (reg. ord. n. 147 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), nel testo in vigore anteriormente alla espressa abrogazione disposta dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 24 marzo 2021, n. 3, recante «Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche», denunciando la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La disposizione censurata prevede che i Comuni, mediante motivata deliberazione del consiglio comunale, possano disporre «[l]’individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi».

    1.1.– Il giudice rimettente riferisce di essere stato chiamato a giudicare sull’appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali (oggi Ministero della cultura - MIC) per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, 17 gennaio 2020, n. 39, con la quale il giudice di prime cure ha accolto il ricorso presentato da Riccardo Torlai ed ha annullato il parere negativo opposto dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146, comma 5, cod. beni culturali, e la conseguente determinazione negativa assunta dal Comune di Martina Franca, recante il definitivo diniego dell’autorizzazione paesaggistica sull’istanza edilizia.

    Gli atti, impugnati dal ricorrente nel giudizio principale e annullati dal TAR Puglia, hanno a oggetto la realizzazione di un progetto di restauro e risanamento di un compendio immobiliare, sito nel Comune di Martina Franca, in aria tipizzata dal vigente piano regolatore generale come zona F1 «Zona agricola Valle d’Itria e zona agricola speciale», di cui all’art. 11 delle relative norme tecniche di attuazione (NTA); area, questa, costituente patrimonio dell’UNESCO, denominata Murgia dei Trulli, e sottoposta a numerosi vincoli.

    1.1.1.– Nel dettaglio, il progetto prevedeva un ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 3 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 (attuativa del cosiddetto piano casa), al fine di consentire la realizzazione di un pergolato, di una piscina, di un forno, di un barbecue e altri accessori. Nel progetto era previsto, oltre al risanamento (con la sostituzione del solaio in cemento), anche l’ampliamento del deposito degli anni ’60, per circa venticinque mq (pari a settantacinque mc, inferiore cioè al venti per cento della volumetria esistente).

    Come riferisce ancora il Consiglio di Stato, davanti al giudice di prime cure, il ricorrente ha sostenuto che l’ampliamento è conforme alle previsioni del Piano regolatore generale (PRG) e del Piano paesaggistico territoriale regionale della Regione Puglia (PPTR), come risulterebbe dalle Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco (elaborato del PPTR 4.4.4 –– punto 4.2. «Criteri e requisiti per gli interventi di ampliamento. Ampliamenti una tantum»); e che l’intervento è altresì conforme alle previsioni della legge reg. Puglia n. 14 del 2009.

    1.1.2.– Nel giudizio dinnanzi al TAR – prosegue il rimettente – il ricorrente ha esposto che, tanto l’ufficio tecnico comunale, quanto la commissione locale per il paesaggio, si sono espressi con preventivi pareri favorevoli; e anche il responsabile dell’Ufficio paesaggio del Comune di Martina Franca ha affermato che le opere di progetto, in termini qualitativi, non hanno determinato, in linea di massima, una significativa variazione della qualità paesaggistica complessiva del contesto interessato.

    Per quanto rilevante nel presente giudizio, il TAR, con l’impugnata pronuncia, ha accolto le censure di violazione di legge e difetto di motivazione e istruttoria, ritenendo erroneo l’assunto della Soprintendenza, in base al quale nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico non sarebbe possibile l’applicazione della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, poiché gli interventi contemplati dal progetto di restauro e risanamento dovevano ritenersi realizzabili, proprio in forza del regime derogatorio previsto dalla norma censurata nel presente giudizio e attuata – in conformità alla previsione in parola – dal Comune di Martina Franca.

    1.2.– Il MIC ha promosso appello contro la citata decisione del TAR Puglia con due autonomi motivi di ricorso.

    1.2.1.– Con il primo, è sottoposto a critica il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, nella parte in cui non avrebbe ritenuto l’intervento edilizio programmato distonico rispetto all’identità paesaggistica e ai valori culturali espressi dal territorio soggetto a vincolo e protetto dall’UNESCO quale patrimonio dell’umanità.

    La censura non è accolta dal Consiglio di Stato, poiché, confermando quanto rilevato dal giudice di prime cure, il parere espresso dalla Soprintendenza non sarebbe stato adeguatamente motivato in merito alle ragioni per le quali l’intervento edilizio non risulterebbe compatibile con i valori espressi dal paesaggio in cui si inserisce e con le previsioni urbanistiche contenute nel Piano paesaggistico regionale.

    1.2.2.– Con il secondo motivo di appello, è denunciata la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 3 e 6, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera c-bis), della...

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