Sentenza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 2021

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione31 Marzo 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 52

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 26, 8, commi 18, 34 e 35, e 9 della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7 marzo 2019, depositato in cancelleria l’8 marzo 2019, iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna;

deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2021.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 7 marzo 2019 e depositato il giorno successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019).

    Fra di esse, vengono qui in considerazione gli artt. 4, comma 26, 8, commi 18, 34 e 35, nonché 9, impugnati in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione.

  2. – La prima disposizione impugnata inserisce il comma 2-bis nell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali) e stabilisce che «L’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) è autorizzata, con il medesimo spirito di sussidiarietà e nell’ottica di valorizzare l’interesse pubblico e sociale prevalente, ad alienare a prezzo simbolico alle Onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato previsto dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3), detentrici da almeno tre anni continuativi, gli immobili di proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all’infanzia e alla terza età. La cessione avviene previa costituzione presso il comune di localizzazione di un vincolo ventennale di destinazione d’uso dello stesso immobile per le attività riconosciute meritevoli ai sensi del presente comma […]».

    Ad avviso della parte ricorrente, sarebbe in questo modo attribuito un trattamento di favore agli enti del Terzo settore riconosciuti dalla Regione autonoma Sardegna ed iscritti nei suoi registri, mentre sarebbero pretermesse le associazioni di promozione sociale che, pur operando nel medesimo territorio, siano iscritte nel registro nazionale. Ne deriverebbe, quindi, un’ingiustificata discriminazione per le onlus a carattere nazionale, irragionevolmente escluse dalle agevolazioni, in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

    Questa disparità di trattamento risulterebbe ancor più irragionevole alla luce dell’art. 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

    2.1.– La seconda disposizione impugnata, l’art. 8, comma 18, autorizza l’erogazione di contributi in favore delle associazioni onlus «operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità a favore degli indigenti, per sostenerne i costi di locazione di immobili adibiti in via esclusiva o principale ad esercizio di attività sociali».

    Sarebbero così esclusi i soggetti con forma giuridica diversa da quella associativa e ugualmente provvisti della qualifica di onlus, nonché le associazioni che – pur svolgendo le medesime attività – sono prive di tale qualifica. Anche questa disparità di trattamento sarebbe ingiustificata e lesiva del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

    Inoltre, la limitazione dei contributi ai soli soggetti previsti dalla disposizione impugnata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 118 Cost., che assegna agli enti territoriali il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche in relazione al parametro interposto costituito dalle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», volte ad assicurare la più ampia partecipazione possibile, in condizioni di parità, di tutti gli enti del Terzo settore.

    2.2.– È inoltre denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 34, che limita la concessione dei contributi per la sterilizzazione dei cani di proprietà alle sole associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e alle cooperative sociali che si occupano statutariamente di randagismo.

    Sarebbero, pertanto, escluse le associazioni di promozione sociale che svolgono le medesime attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 117 del 2017 e della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che fa riferimento non soltanto alle associazioni di volontariato, ma anche alle associazioni protezioniste e zoofile che svolgono le proprie attività con apporto prevalente degli associati. Questa irragionevole disparità di trattamento determinerebbe la violazione dell’art. 3 Cost.

    Inoltre, nel limitare l’erogazione dei contributi alla specifica categoria di soggetti sopra indicata, la disposizione regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 118 Cost., che assegna agli enti territoriali il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

    2.3.– Il ricorrente denuncia, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 35, che limita la concessione di contributi per assistenza veterinaria e sterilizzazione dei gatti esclusivamente alle «associazioni di tutela degli animali d’affezione iscritte nel registro generale del volontariato previsto dalla legge regionale n. 39 del 1993».

    Anche in questo caso, sarebbe stata introdotta una limitazione irragionevole e discriminatoria, in violazione degli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost.

    2.4.– Infine, il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della stessa legge reg. Sardegna n. 48 del 2018 che, nel prevedere iniziative regionali volte alla prevenzione e contrasto della violenza di genere, favorisce la creazione di centri specialistici, promossi da enti, associazioni di volontariato e onlus, dedicati a queste finalità, ma non contempla le associazioni di promozione sociale. Questa esclusione sarebbe ingiustificata e lesiva dell’art. 3 Cost.

    Inoltre, nel limitare l’erogazione dei contributi alle sole specifiche categorie di soggetti indicata, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 118 Cost., che assegna agli enti territoriali il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

  3. – Con atto depositato il 16 aprile 2019, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.

    3.1.– La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso, che non terrebbe in considerazione l’ambito di autonomia riservata alla Regione autonoma Sardegna dalle previsioni della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). In particolare, il ricorrente non si sarebbe confrontato con la competenza esclusiva regionale nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», prevista dall’art. 3, lettera a), dello statuto speciale, con quella concorrente in materia di «assistenza e beneficenza pubblica», di cui all’art. 4, lettera h), dello stesso statuto, nonché con l’autonomia economica e finanziaria spettante alla Regione, ai sensi del successivo art. 7.

    Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica del 6 ottobre 2020, la Regione autonoma Sardegna ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità per genericità, oscurità e difetto di motivazione delle questioni aventi ad oggetto gli impugnati artt. 8, commi 18, 34 e...

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