Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri PINTO, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: FLICK