DECRETO-LEGGE 7 maggio 1996, n. 247 - Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi

Coming into Force09 Maggio 1996
Published date08 Maggio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/05/08/096G0263/CONSOLIDATED/19961221
Enactment Date07 Maggio 1996
Official Gazette PublicationGU n.106 del 08-05-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla definitiva sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla Federconsorzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di eta', 194 unita' della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data di entrata in vigore del presente decreto, da destinare in uffici situati nelle regioni del centro-nord Italia.

  2. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalita' possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 24 giugno 1993, con decreto del medesimo Ministro, adottato su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

  3. L'idoneita' a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale e' accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

  4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze di personale rilevate nelle amministrazioni interessate.

  5. Il trattamento economico spettante e' quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatorio per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

  6. Il personale interessato di cui al comma 1 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e' iscritto, a domanda da...

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