Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformita' dei princinpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato "Codice della strada".
Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.