L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle attivita' di formazione e di ricerca, inclusa la relativa assistenza tecnica, da svolgere in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del 1987.
Si intendono "iniziative di cooperazione", di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, le sole iniziative dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi individuali o collegiali dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 412 del 1991. Per le iniziative le cui delibere siano state adottate e per le quali non sia ancora intervenuta la stipula dei relativi contratti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 412 del 1991, il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento ai fini dell'espressione del parere, entro trenta giorni, da parte delle competenti commissioni permanenti, circa i propri indirizzi in materia, con specifico riferimento ai criteri e alle priorita' applicati per giustificare l'attuazione delle menzionate iniziative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio
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