IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo e di conseguire gli obiettivi della manovra finanziaria prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1
-
Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che:
-
al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di
rientro e accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1,
comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
-
al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del
medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto
all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, destinano al
settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativa,
quote di manovre fiscali gia' adottate o quote di tributi erariali
attribuiti alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro
attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in
conformita' ad essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio
territorio, in modo tale da assicurare complessivamente risorse
superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento
nella misura massima.
-
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione entro il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP si applicano nella misura prevista al comma 174, ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno...