DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 85 - Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454

Versione originale<a href='/vid/riordino-della-disciplina-concernente-852547904'>DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 85 - Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454</a>
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati i criteri e le modalita' di rilascio del certificato d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonche' i controlli in merito all'uso del certificato stesso.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. 1

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati i criteri e le modalita' di rilascio del certificato d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonche' i controlli in merito all'uso del certificato stesso.

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