La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita', sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, puo' essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantita' di materie fissili speciali, materie prime fonti nonche' altre materie radioattive, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunita' europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella...