DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964, n. 237 - Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

Versione originale<a href='/vid/leva-reclutamento-obbligatorio-nell-852510449'>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964, n. 237 - Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica</a>
DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Soggezione alla leva

Sono soggetti alla leva:

  1. i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';

  2. coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;

  3. gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.

I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Soggezione alla leva

Sono soggetti alla leva:

  1. i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';

  2. coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;

  3. gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.

I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi , salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Soggezione alla leva

Sono soggetti alla leva:

  1. i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';

  2. coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza; 8

  3. gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.

I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Soggezione alla leva

Sono soggetti alla leva:

  1. i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva...

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