LEGGE 4 aprile 1957, n. 237 - Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613

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Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

Delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici, disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613, venticinque vengono inserite nell'elenco di cui alla tabella annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 505, e saranno assegnate con le norme ivi contenute.

Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a fissare un termine per la presentazione delle domande degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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