LEGGE 23 maggio 1956, n. 505 - Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneita' conseguita in concorsi a cattedre

Coming into Force30 Giugno 1956
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date23 Maggio 1956
Published date15 Giugno 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/06/15/056U0505/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.147 del 15-06-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneita' in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneita' posseduta si riferisce, sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del numero delle cattedre di cui all'annessa tabella e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma del successivo art. 3 e dell'art. 6.

Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, la idoneita' in concorsi a cattedre per titoli ed esami e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione 'artistica sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneita' posseduta si riferisce.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneita' diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'art. 1 possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneita' posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altra cattedra, e' messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sara' comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneita' all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'art. 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procedera' nei confronti degli insegnanti ciechi in possesso, nei termini sopradetti, della idoneita' conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie nell'annessa tabella.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Gli insegnanti non di ruolo o di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneita' per cattedre di ruolo A che non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi del precedente art. 1, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedre di ruolo B, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e sempreche', nel caso in cui l'idoneita' posseduta si riferisca a cattedra costituita da piu' materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sara' utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si rendera' in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe, anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella...

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