Sentenza nº 161 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 2020

RelatoreAugusto Antonio Barbera ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020
Data di Resoluzione23 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 161

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 9-14 agosto 2019, depositato in cancelleria il 14 agosto 2019, iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 23 giugno 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 9-14 agosto 2019 (iscritto al r.r. n. 90 del 2019), il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta), per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Le disposizioni impugnate, contenute in un più ampio corpo normativo volto alla promozione del turismo nautico nel territorio siciliano, hanno ad oggetto la disciplina dei marina resort, strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno di natanti da diporto, ormeggiati in uno specchio acqueo appositamente attrezzato.

    1.1.- Il ricorrente osserva che tali strutture sono destinate ad occupare ed utilizzare il demanio marittimo affidato ai privati in concessione; assume, pertanto, che poiché «le concessioni demaniali marittime sono assentite secondo le regole statali ispirate alle regole della concorrenza», l’intervento del legislatore regionale ricadrebbe nella materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Al medesimo proposito evidenzia poi che l’art. 14, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, attribuisce la materia del turismo alla competenza esclusiva dell’Assemblea regionale siciliana, che la esercita, tuttavia, «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

    1.2.- Più in particolare, le censure del ricorrente colpiscono anzitutto l’art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, a mente del quale «al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i marina resort, come definiti dall’articolo 2, e disciplina le modalità per il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni».

    Il Presidente del Consiglio dei ministri assume che tale disposizione, nel rivendicare alla competenza regionale la disciplina delle modalità di insediamento dei marina resort, dei procedimenti volti ad autorizzarne l’esercizio e delle correlate funzioni di controllo, invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

    Evidenzia, in tal senso, che in tempi recenti il legislatore statale è intervenuto sul tema delle concessioni demaniali marittime, al fine di predisporre una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale; la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha infatti previsto all’art. 1, comma 675, un generale riordino del sistema di tali concessioni, da attuarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Detto decreto avrebbe provveduto, fra l’altro, alla complessiva ridefinizione del sistema concessorio, indicando specificamente le modalità di rilascio delle concessioni, individuandone i requisiti soggettivi e i criteri tecnici necessari all’ottenimento e stabilendone i termini di durata.

    Secondo il ricorrente, pertanto, in presenza di una normativa statale che disciplina l’intera materia delle concessioni demaniali marittime in ossequio ai principi posti a tutela della concorrenza, non vi sarebbe alcuno spazio per la competenza rivendicata dal legislatore regionale con la disposizione in esame; la stessa, inoltre, finirebbe con il determinare «un’indebita situazione di disordine legislativo», assoggettando i porti turistici a diversi regimi normativi in forza del loro inquadramento come marina resort, e perciò regolando diversamente identiche forme di occupazione del demanio marittimo.

    1.3.- Con riferimento all’art. 2, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva poi che lo stesso provvede innanzitutto a fornire la definizione di marina resort, mutuandola dalla legislazione statale, e segnatamente dall’art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; quindi prevede che specifiche disposizioni regionali attuative debbano fissare i requisiti tecnici delle strutture in questione, definisce le caratteristiche...

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