Ordinanza nº 42 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2020

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione06 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 42

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), promosso dal Tribunale ordinario di Verbania nel procedimento penale a carico di S. L., con ordinanza del 14 novembre 2018, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione di S. L.;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

udito l’avvocato Ilario Albertella per S. L.;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2020.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 novembre 2018, il Giudice del Tribunale ordinario di Verbania ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), «nella parte in cui prevede obbligatoriamente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all’art. 590-bis c.p. a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova»;

che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di una persona imputata del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in relazione a una condotta non aggravata di cui al primo comma dell’art. 590-bis del codice penale;

che il difensore dell’imputato ha tempestivamente formulato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, producendo attestazione della presentazione della richiesta all’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competente per l’elaborazione del programma, rispetto al quale il pubblico ministero ha formulato parere favorevole;

che, ad avviso del giudice a quo, anche «in ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui consegua l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 168-ter II° comma c.p., il giudice è comunque tenuto all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge»;

che, pertanto, sussisterebbe «la rilevanza, nel presente processo, della questione che si prospetta»;

che, infatti, l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 41 del 2016 ha, tra l’altro, modificato l’art. 222 cod. strada, introducendo, al quarto periodo del comma 2, la previsione dell’applicazione obbligatoria in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura...

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