Sentenza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2020

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione14 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, nel procedimento vertente tra P. B. e altri e il Ministero dell’interno, con ordinanza del 13 febbraio 2019, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione di P. B. e altri, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Pietro Celli per P. B. e altri e l’avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

    La disposizione censurata, dopo aver istituito «il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato» in sostituzione del precedente ruolo direttivo speciale, stabilisce che all’integrazione della relativa dotazione organica si provveda mediante «un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l’annualità 2001; 300 per l’annualità 2002; 300 per l’annualità 2003; 300 per l’annualità 2004; 300 per l’annualità 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione […].».

    1.1.– Secondo il rimettente, la disposizione transitoria in questione troverebbe giustificazione nella necessità di porre rimedio al disallineamento di carriera verificatosi a danno del personale della Polizia di Stato, al quale sarebbe stata preclusa una progressione di cui, viceversa, avrebbero beneficiato gli appartenenti alle altre forze di polizia, nel cui ambito, diversamente da quanto accaduto per la Polizia di Stato, analogo ruolo direttivo sarebbe stato istituito e attuato.

    Tuttavia, la prevista decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento dei vincitori del concorso nella qualifica di vice commissario dalla data di inizio del primo corso di formazione – in concreto stabilita nel 26 febbraio 2018 con la nota del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 15 febbraio 2018, n. 333-C/9041-2/80 – violerebbe il criterio direttivo della «sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia», sancito dall’art. 8, comma 1, lettera a), della legge di delega n. 124 del 2015. Ciò in quanto la previsione non ovvierebbe al ritardo nella progressione in carriera del personale interessato, senza che a porvi rimedio possano soccorrere le asserite «misure compensative» predisposte dal legislatore delegato, rappresentate da una dotazione organica superiore a quella del precedente ruolo direttivo speciale, da procedure semplificate di accesso (concorso per soli titoli) e dall’accelerazione e agevolazione nell’avanzamento nelle qualifiche successive a quella iniziale di vice commissario. Di qui la violazione dell’art. 76 Cost.

    Alla luce delle medesime considerazioni, la disposizione – foriera di una disciplina specifica, concreta, destinata a un numero determinato di soggetti e, dunque, da assoggettarsi allo scrutinio di stretta costituzionalità proprio delle leggi-provvedimento – sarebbe irragionevole e lesiva del principio di...

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