Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2020

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione13 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 16

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-16 luglio 2018, depositato in cancelleria il 17 luglio 2018, iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marina Valli per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 10-16 luglio 2018 e depositato il 17 luglio 2018 (reg. ric. n. 44 del 2017), ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale).

    1.1.– Il ricorrente espone che l’art. 17 della citata legge regionale stabilisce che «[a]l fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull’ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» della legge regionale stessa.

    Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione impugnata contrasterebbe con l’art. 41 della Costituzione, limitando irragionevolmente «la libertà di iniziativa economica ambientale», e si porrebbe in contrasto con la norma di principio, di fonte statale, contenuta nell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e, dunque, con l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva alla legge statale la determinazione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

    La legge regionale, infatti, impedirebbe la conclusione del procedimento unico e il rilascio dell’autorizzazione entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dal citato comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe già qualificato come principio fondamentale della materia (sono citate le sentenze n. 124 del 2010, n. 282 e n. 166 del 2009 e n. 364 del 2006).

    1.2.– Con riferimento all’art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, l’Avvocatura generale dello Stato ne sostiene la contrarietà all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui indica in cinquanta anni il periodo di durata massima delle concessioni dei beni del demanio marittimo regionale.

    L’indicazione di tale durata massima, infatti, esulerebbe dalle competenze statutarie della Regione Siciliana, per invadere la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza».

    1.3.– Il ricorso avanza censure anche nei confronti dei commi 3, 4, 14 e 15 dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018.

    1.3.1.– In particolare, il comma 3 dell’art. 22 della legge regionale impugnata introdurrebbe «un’ipotesi di collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina statale vigente», in tal modo invadendo un ambito – quello della «previdenza sociale» – rimesso alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., con conseguente violazione anche del principio di uguaglianza presidiato dall’art. 3 Cost. nonché dell’art. 81 Cost., per la mancata indicazione della copertura finanziaria dei «maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio».

    Il comma 4 dell’art. 22, a sua volta, comporterebbe maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti, in quanto consentirebbe «l’anticipo della liquidazione della buonuscita anche con riferimento a soggetti già andati in pensione (e in attesa della liquidazione)», in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.

    1.3.2.– In ordine ai commi 14 e 15 del medesimo art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il ricorrente ricorda che il comma 14, allo scopo di «equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana», prevede che a tali soggetti sia corrisposto il trattamento economico «corrispondente all’ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni», corrispondente al livello apicale dell’attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. Prevede, altresì, che tale disposizione si applichi «anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5».

    Il comma 15 dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, invece, dispone che il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale «provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore» della legge regionale impugnata, quantificando i maggiori oneri, derivanti dall’attuazione delle disposizioni del citato comma 14, «in 770 migliaia di euro annui», a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, e provvedendo ad individuare il capitolo di bilancio regionale cui imputare la relativa spesa, comprensiva degli oneri sociali a carico dell’amministrazione.

    Secondo il ricorrente, gli illustrati commi 14 e 15 contrasterebbero, «in modo manifesto», con l’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui «il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi». Contrasterebbero, altresì, «più in generale, con il titolo III del citato decreto n. 165», che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.

    In tal modo, le disposizioni impugnate violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile», e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

    1.4.– L’Avvocatura generale dello Stato censura, in ricorso, l’art. 23 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, per violazione del principio di leale collaborazione e per invasione della potestà legislativa esclusiva statale riconosciuta dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

    Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata – rubricata «Rimborso oneri certificazione di idoneità antincendio» – nel prevedere il rimborso alle aziende sanitarie provinciali degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezione civile, «secondo quanto previsto dall’Accordo della Conferenza Unificata del 25 luglio 2002», sarebbe contrastante con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che, nell’indicare tassativamente gli accertamenti medico-legali inclusi nei livelli essenziali di assistenza, non menzionerebbe «la fattispecie cui si riferisce la disposizione regionale».

    1.5.– L’Avvocatura generale ritiene che l’art. 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 sia in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto lesivo della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza».

    Il suddetto art. 69, rubricato «Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi», al comma 2 stabilisce – novellando l’art. 67 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002) – che «[n]ella Regione non si applica l’art. 46 bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».

    Ai sensi dell’art. 46-bis – rubricato «Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas» – del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, spetta ad un apposito decreto ministeriale, adottato su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione...

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