Ordinanza nº 262 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2019

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione06 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 262

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, sull’istanza proposta da Paola Miraglia, con ordinanza dell’11 luglio 2018, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, con ordinanza iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2019, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario sia calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima;

che il rimettente, chiamato a decidere – nella fase anteriore alla vendita – sull’istanza di liquidazione presentata da un esperto, denuncia l’irragionevolezza della disciplina in esame, che rende aleatori sia i tempi di liquidazione, legati a un evento – la vendita – che risulta condizionato da «numerose variabili, difficilmente prevedibili», sia l’ammontare del compenso, commisurato al prezzo ricavato dalla vendita, che può discostarsi dal valore di stima «in ragione di una pluralità di variabili del tutto indipendenti dalla qualità dell’opera svolta dal perito»;

che, in contrasto con il «parametro di ragionevolezza generale» (art. 3, primo comma, Cost.), l’indicato criterio di liquidazione si risolverebbe in un vantaggio per i soli creditori procedenti «ed in special modo per quelli istituzionali», che beneficiano di una drastica riduzione delle spese, e in un danno per i professionisti, «senza alcun vantaggio per il complessivo andamento della giustizia»: il rischio di una sopravvalutazione degli immobili, che comunque non determinerebbe «aumenti rilevanti dei compensi», potrebbe essere più efficacemente fronteggiato con un accurato controllo del giudice, che sanzionerebbe il comportamento scorretto dell’esperto in sede disciplinare o con «la mancata reiterazione di incarichi»;

che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, il meccanismo introdotto dal legislatore determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento «nell’ambito della generale categoria degli ausiliari del giudice, tra gli esperti stimatori e tutti gli altri consulenti, solo per i primi essendo previsto un siffatto sistema di liquidazione (pur in...

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