Ordinanza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 26 Luglio 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione26 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 209

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 02, 03 e 04 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 19 novembre 2018, depositato in cancelleria il 23 novembre 2018, iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 2 luglio 2019 il Presidente Giorgio Lattanzi, il quale, sentito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera, dispone sia omessa la relazione;

uditi l’avvocato Carlo Albini per la Regione Emilia-Romagna, nonché l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso depositato il 23 novembre 2018 (r. r. n. 78 del 2018), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 81, 97, primo e secondo comma, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 136 della Costituzione, e agli artt. 5, comma 2, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e agli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

che le norme impugnate dispongono il differimento all’anno 2020 dell’efficacia delle convenzioni per l’attuazione del «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei...

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