Sentenza nº 158 da Constitutional Court (Italy), 25 Giugno 2019

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione25 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 158

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Tribunale ordinario di Genova, nel procedimento vertente tra L. Z. e la GE.FI.L. - Gestione Fiscalità Locale spa, con ordinanza del 19 febbraio 2018, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale ordinario di Genova, con ordinanza del 19 febbraio 2018, iscritta al n. 94 del reg. ord. 2018, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

  2. − La norma è censurata nella parte in cui, nello stabilire che per le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), «[è] competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», sancisce l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione dell’entrata patrimoniale dell’ente pubblico concedente, e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell’ente locale impositore/concedente.

  3. − Il rimettente era stato adito da L. Z., in sede di opposizione, proposta ai sensi dell’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 e dell’art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso l’ingiunzione di pagamento notificata da GE.FI.L. - Gestione Fiscalità Locale spa, in qualità di concessionario della riscossione della Città metropolitana di Genova.

    L’opponente deduceva l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione in ragione di una pluralità di vizi. Esponeva, inoltre, di risiedere in Galliate Lombardo, in Provincia di Varese, e di non avere alcun collegamento con la Città metropolitana di Genova.

  4. − All’udienza del 13 febbraio 2017, il giudice istruttore sottoponeva alle parti, d’ufficio, ai sensi degli artt. 27, primo comma, 28 e 38, terzo comma, del codice di procedura civile, la questione dell’incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Genova adito, in favore della competenza per territorio del Tribunale ordinario della Spezia, luogo in cui aveva sede l’ufficio della GE.FI.L. spa che aveva emesso l’ingiunzione di pagamento.

  5. − Costituitasi, la parte convenuta resisteva all’opposizione.

  6. − All’udienza di precisazione delle conclusioni L. Z. prospettava questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento agli artt. 97 e 24 Cost., nella parte in cui la suddetta norma prevede che, per le controversie proposte, ai sensi dell’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, nei confronti del concessionario della riscossione che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 del suddetto regio decreto, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del concessionario della riscossione anziché quello in cui ha sede l’ente locale impositore.

    Ha richiamato, a sostegno dell’eccezione, la sentenza di questa Corte n. 44 del 2016.

  7. − Il giudice a quo ha affermato la rilevanza della questione, dovendo fare applicazione della norma censurata nel decidere la controversia.

    Ricorda che la Corte di cassazione ha sancito il carattere inderogabile del criterio di competenza territoriale sancito dall’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910. Qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione delle sue entrate patrimoniali, ma la appalti in concessione a terzi, il giudice di legittimità ha stabilito che eventuali controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte dinanzi al giudice del luogo ove ha sede il concessionario per la riscossione, e non dove ha sede l’ente impositore.

    La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito, con riguardo...

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