Sentenza nº 128 da Constitutional Court (Italy), 08 Aprile 2010

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione08 Aprile 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 128

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ''

- Alfio FINOCCHIARO ''

- Alfonso QUARANTA ''

- Franco GALLO ''

- Luigi MAZZELLA ''

- Gaetano SILVESTRI ''

- Sabino CASSESE ''

- Maria Rita SAULLE ''

- Giuseppe TESAURO ''

- Paolo Maria NAPOLITANO ''

- Giuseppe FRIGO ''

- Alessandro CRISCUOLO ''

- Paolo GROSSI ''

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)», come modificato dall’art. 8 della legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria con ordinanza del 5 maggio 2009, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Aristide Police per la Provincia di Reggio Calabria e Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. ¾ Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 5 maggio 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)», «come modificato» dall’art. 8 della legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

    La disposizione dell’art. 26 della legge regionale n. 9 del 2007, nel testo modificato dall’art. 8 della regionale n. 40 del 2008 recita:

    Le risorse finanziarie da erogare in favore delle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale

    .

    A sua volta, l’art. 8 citato, rubricato “Trasferimento delle risorse alle Province”, così prevede:

    1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è sostituito dal seguente: “1. Le risorse finanziarie da erogare in favore delle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale”.

    2. I trasferimenti di cui al comma 1, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 5, dovranno avvenire in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile e 30 ottobre di ciascun anno, salvo che il trasferimento semestrale non sia conciliabile con specifiche norme di settore.

    3. Le risorse sono trasferite in acconto con l’obbligo delle Province di presentare il rendiconto delle spese relative alle funzioni entro il 15 marzo dell'anno successivo ai Dipartimenti regionali competenti per materia i quali, previa verifica, potranno richiedere alla Ragioneria generale di provvedere al recupero delle somme non rendicontate correttamente sulla prima rata di aprile. La mancata presentazione del rendiconto comporta la sospensione della corresponsione della prima rata semestrale dell’anno successivo.

    4. Sono escluse dalla rendicontazione le spese per il personale trasferito e per le spese di funzionamento.

    5. Al fine di evitare il sorgere di problemi di liquidità finanziaria alle Amministrazioni Provinciali, il trasferimento delle rate semestrali delle risorse di cui al comma 4 dovrà avvenire entro il 31 gennaio ed il 31 luglio dell’esercizio di riferimento.

    6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 sono abrogati

    .

    1.2. ¾ Il rimettente ricorda che la Regione Calabria, dopo aver disciplinato – con le leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e 11 gennaio 2006, n. 1, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2006, art. 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)» – gli strumenti, le procedure e le modalità di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dagli altri enti locali nelle materie di cui agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., ha trasferito alle Province, che le esercitano dal 1° gennaio 2006, le funzioni stesse.

    Soggiunge il giudice a quo che la legge regionale n. 9 del 2007 prevedeva nel testo originario, all’art. 26, «un obbligo di rendiconto trimestrale da parte delle Province, che nel caso di mancato rispetto comportava, previa diffida, la sanzione della sospensione delle erogazioni»; su tale disposizione lo stesso T.a.r. attualmente rimettente aveva proposto incidente di costituzionalità con ordinanza del 21 maggio 2008 (iscritta al R.O. n. 291 del 2008).

    Nella pendenza di detto giudizio di costituzionalità – espone ancora il giudice a quo – interveniva la modifica legislativa da parte del citato art. 8 della legge regionale n. 40 del 2008 e la Regione Calabria indirizzava alla Provincia di Reggio Calabria la nota n. 626/2009, con la quale chiedeva che venisse data esecuzione alla nuova normativa. Detta nota era reputata lesiva e, dunque, impugnata giudizialmente dalla Provincia, la quale otteneva dall’adito T.a.r. un provvedimento di sospensione cautelare «a termine, ovvero sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza».

    1.3. ¾ Ciò premesso, il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione delle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), trattandosi di accertare la legittimità «della pretesa della Regione...

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