LEGGE REGIONALE 24 Luglio 2007, n. 9 - Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 44 del

6 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Economia sui mutui contratti. Autorizzazione per l'utilizzo agli enti locali

  1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilita', autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui contratti per opere pubbliche per la parte assistita da contributi regionali.

    Art. 2.

    Accorpamento fondi residui

  2. Le economie di cui all'art. 1, anche mediante accorpamento di residui di piu' mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalita' diverse ma comunque finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. 2. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui di ammortamento, sia ai mutui per i quali l'ammortamento e' stato gia' concluso, se non e' intervenuto conguaglio di contributo.

    Art. 3.

    Comunicazioni alla Regione. Mancanza oneri finanziari

  4. I progetti per l'utilizzo dell'economia sono preventivamente comunicati alla Regione. 2. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa trova copertura nei limiti di impegno precedentemente assunti.

    Art. 4.

    Modifiche legislative

  5. L'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, e' cosi' modificato: a) al comma 1 e' soppressa la parola "sostituito" ed inserita la parola "integrato";

    1. al comma 4, lettera a), il punto 11, e' cosi' modificato:

    "11. Gli enti di cui all'art. 2, per l'accensione del mutuo, in sostituzione della Cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parita' di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica, ai sensi della legge...

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