LEGGE 14 maggio 2009, n. 6 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 de 20 maggio 200) REGIONE SICILIANA l'assemblea regionale Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Risultati differenziali 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2009 e' determinato in termini di competenza in 683.274 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2010 e' determinato un saldo netto da impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l'anno 2011 e' determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro.

3. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione dell'iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a 650.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011.

Art. 2

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti 1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2007 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2008, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1.

Copia di detto decreto e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2006, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2008 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita' di appalto.

8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6.

Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilita' dei capitoli aventi finalita' analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilita', mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale n. 7 agosto 1997, n. 30.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 3

Limiti d'impegno 1. Le somme impegnate su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno autorizzati con leggi precedenti all'esercizio finanziario 2008 e per le quali alla chiusura del medesimo esercizio finanziario 2008 non siano stati emessi titoli di spesa, sono eliminate dal bilancio. Sono, comunque, fatti salvi i pagamenti effettuati durante l'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno 2009.

2. Qualora con riguardo alle somme eliminate in attuazione del comma 1 sussista l'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'anno di assunzione dell'impegno poliennale, si provvede a valere sul pertinente fondo di riserva istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e previa istanza documentata da presentare al competente dipartimento regionale che ha disposto l'originario impegno.

Art. 4

Controllo e monitoraggio della spesa 1. Per l'esercizio finanziario 2009, i centri di responsabilita' amministrativa dell'Amministrazione regionale assumono mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nei capitoli istituiti secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge regionale n. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui ed ogni altra spesa non frazionabile.

2. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l'approvazione con legge regionale dei documenti contabili - bilancio di previsione e disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 - il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa, anche se autorizzati in forza di leggi regionali, e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese individuate al comma 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze puo' proporre al Presidente della Regione, su segnalazione delle competenti amministrazioni, l'esclusione di altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.

3. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano altresi' agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti da parte della Regione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore.

Art. 5

Contenimento delle spese di funzionamento 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 600, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Amministrazione regionale, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti regionali costituenti il settore pubblico regionale di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, adottano piani triennali per la individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nella automazione d'ufficio, nonche' delle autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi.

2. Nei piani di cui al comma 1 sono altresi' individuati gli interventi diretti alla soppressione o all'accorpamento di uffici e strutture centrali e periferiche, finalizzati anche alla istituzione di sportelli unici per gli utenti ed alla riduzione di oneri per la locazione e la gestione di immobili.

3. A consuntivo annuale le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono una relazione agli organi di controllo e alla Corte dei conti. Il Presidente della Regione trasmette all'Assemblea regionale siciliana ed alla Corte dei conti la relazione relativa all'Amministrazione regionale.

Art. 6

Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali 1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove, per l'anno 2009, la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali, individuando le criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano dell'efficacia, della qualita' e della economicita'.

2. Il programma di cui al comma 1 e' sottoposto al parere vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Il programma deve, almeno:

  1. prendere in esame le priorita' e l'efficacia dei principali programmi di spesa della Regione indicando per essi anche precisi obiettivi, sulla base di indicatori misurabili e...

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