Sentenza nº 86 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 2019

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione15 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 86

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20 e 46 (recte: comma 1), della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) e degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, 5, 6 e 7 della legge della Regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010»), nonché dell’Allegato alla medesima legge, che inserisce un allegato D) alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 25-29 settembre e il 9-14 novembre 2017, depositati in cancelleria il 29 settembre e il 17 novembre 2017, iscritti rispettivamente ai numeri 77 e 87 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 46 e 51, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nella udienza pubblica del 4 dicembre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati dello Stato Gianni De Bellis e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 25-29 settembre 2017, depositato il 29 settembre 2017 (reg. ric. n. 77 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) e, tra queste, gli artt. 3, 4, 5, 8, 12 (indicato come art. 9 per errore materiale nella delibera autorizzativa del ricorso), 13, 20 e 46 (recte: comma 1), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 25, secondo comma, 117, primo comma – quest’ultimo in relazione all’art. 12 della direttiva 2006/1123 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno –, secondo comma, lettere e), l) e s), e terzo comma, della Costituzione.

    1.1.– In primo luogo, è impugnato l’art. 3 della citata legge regionale n. 19 del 2017, che aggiunge il comma 5 all’art. 10 della legge della Regione Basilicata 5 luglio 2002, n. 24 (Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Pollino) (recte: all’art. 10 della legge della Regione Basilicata 18 ottobre 2006, n. 27, recante «Variante normativa al piano di coordinamento territoriale del Pollino»).

    Tale disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto non rispetterebbe le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), là dove quest’ultimo prevede espressamente la concertazione con lo Stato per la pianificazione paesaggistica.

    Il ricorrente sottolinea che il piano territoriale di coordinamento del pollino ha valenza di piano paesaggistico, per il cui aggiornamento l’art. 156 del d.lgs. n. 42 del 2004, al comma 3, prevede che «le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici». In attuazione di tale disposizione – ricorda ancora il ricorrente – è stato sottoscritto il 14 settembre 2011 il Protocollo di intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata per la definizione congiunta del piano paesaggistico regionale. In attuazione dell’art. 5 di tale Protocollo è stato, poi, istituito un Comitato tecnico con determinazione del dirigente generale del Dipartimento ambiente, territorio e politiche della sostenibilità 19 settembre 2012, n. 7502.

    La tesi del ricorrente è che, con la disposizione impugnata, la Regione avrebbe omesso di dare applicazione agli accordi recepiti nei provvedimenti suindicati con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

    1.2.– È impugnato anche l’art. 4 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo un articolo delle Norme Tecniche attuative del Piano territoriale paesistico del Metapontino, disciplina l’uso dell’arenile vincolato (300 metri dalla linea di battigia) per la realizzazione di strutture di balneazione, senza alcuna concertazione con il MIBAC e quindi in contrasto con il Protocollo di intesa del 14 settembre 2011 e con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    1.3.– L’art. 5 della medesima legge regionale è, a sua volta, impugnato nella parte in cui detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità dal titolo abilitativo in contrasto con gli artt. 31, 33, 34 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)». Più precisamente il ricorrente sostiene che esso contrasti con i citati principi fondamentali in materia di governo del territorio – e quindi con l’art. 117, terzo comma, Cost. – là dove sostituisce la previsione della sanzione della demolizione con quella di una sanzione pecuniaria e quindi introduce – secondo la difesa statale – nuove ipotesi di sanatoria di abusi edilizi, in violazione anche della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, nonché della riserva di legge statale in materia penale, contenuta nell’art. 25 Cost. L’impugnata disposizione sarebbe, inoltre, irragionevole, alla luce di quanto stabilito dal legislatore statale agli artt. 45, comma 3, e 46, del d.P.R. n. 380 del 2001.

    1.4.– Viene, inoltre, fatto oggetto di censure l’art. 8 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, là dove, aggiungendo il comma 4-bis all’art. 6 della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), introduce, unilateralmente e quindi in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deroghe ai divieti di interventi di ampliamento, rinnovo e interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente, stabiliti per tutti i Comuni che, prima dell’entrata in vigore della legge, erano muniti di piani paesaggistici.

    1.5.– Sempre con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è censurato anche l’art. 12 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, in quanto, aggiungendo il comma 7-quater all’art. 2 della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009, prevede – unilateralmente – la possibile realizzazione di interventi di ampliamento, nel caso di pertinenze della residenza, anche separatamente dall’edificio nell’ambito del lotto fondiario, in deroga ai limiti e alle distanze stabiliti dagli strumenti urbanistici, riconoscendo che si può «superare di m. 3,10 l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti».

    1.6.– L’art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017 è, poi, impugnato nella parte in cui, sostituendo il comma 1-quinquies dell’art. 5 della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009, prevede la possibilità di un mutamento delle destinazioni d’uso a residenza per gli immobili ricompresi «all’interno delle zone omogenee E» di cui al decreto ministeriale. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), «in tutte le zone in cui il piano dell’autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici». Tale disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché l’art. 3 Cost. per irragionevolezza e per l’oscurità della nozione impiegata di “declassificazione”.

    1.7.– Ulteriori censure vengono promosse nei confronti dell’art. 20 della citata legge regionale n. 19 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 3 dell’art. 2 della legge reg. Basilicata n. 54 del 2015, in quanto introdurrebbe disposizioni in tema di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili, ai sensi del d.m. 10 settembre 2010, in contrasto con gli impegni assunti in tema di elaborazione del piano paesaggistico regionale, in seguito alla sottoscrizione del Protocollo di intesa del 14 settembre 2011, e quindi in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Esso, inoltre, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, in relazione ai principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto...

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