n. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2020 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale 80224030587, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede in Napoli - via S. Lucia n. 81;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6, 20, commi 1, 2 e 3, 28, comma 7, lettere a) e b) e comma 10, 61, commi 1 e 2, 83 e 130, comma 1 della legge Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, recante «testo unico sul commercio ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11», pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 91 del 27 aprile 2020, per violazione degli articoli 9, secondo comma;

117, secondo comma, lettera s), e 81, terzo comma della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione, e in riferimento agli articoli 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24, 52, 106, comma 2-bis e 135, 143 e 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio». E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 giugno 2020. La legge regionale con cui e' stato approvato il testo unico sul commercio della Regione Campania, contiene numerose disposizioni che - per le motivazioni di seguito indicate - eccedono dalle competenze regionali perche' si pongono in contrasto con nome vincolanti contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42 del 2004, che costituiscono norme interposte, violando gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, nonche' il principio di leale collaborazione e l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. In particolare: l'art. 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6, e l'art. 20, commi 1, 2 e 3, violano gli articoli 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24, 52, 106, comma 2-bis e 135, 143, e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

l'art. 28, comma 7, lettere a) e b), e comma 10, viola gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

l'art. 61, commi 1 e 2, viola gli articoli 20, 21, 24, 52, 106, comma 2-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

l'art. 130, comma 1, viola gli articoli 135, 143 e 145 del Codice di settore. Inoltre la disposizione contenuta nell'art. 83, prevede spese senza indicarne la quantificazione ne' la relativa copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 giugno 2020, sono impugnate per i seguenti Motivi di diritto 1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6 e 20, commi 1, 2 e 3 della legge Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione, in relazione agli articoli 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24, 52, 106, comma 2-bis e 135, 143, e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 1. Gli articoli 19 e 20 della legge regionale in esame disciplinano lo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) e presentano criticita' analoghe. L'art. 19 reca previsioni concernenti lo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), che, ai sensi del comma 2, costituisce lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali. Il successivo comma 3 dispone, poi, che «Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilita', delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio delle attivita' commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili.». In questa prospettiva, la previsione del comma 4, lettera b), assegna al SIAD il compito di «salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali». Il comma 6 dispone, inoltre, che «Il SIAD fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, nonche' dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attivita' commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'art. 2, comma 1, lettera e).». Le descritte disposizioni presentano profili di illegittimita', perche': a) per i beni culturali, non si prevede che la fissazione dei limiti necessari per le esigenze di tutela avvenga nel rispetto della disciplina della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio;

in particolare, il testo normativo non tiene assolutamente conto della circostanza che, ai sensi dell'art. 20 del Codice di settore, spetta soltanto all'autorita' preposta alla tutela individuare gli eventuali usi del bene culturale non compatibili con il loro carattere artistico o storico oppure tali da arrecare pregiudizio alla conservazione;

non e' osservato, inoltre, quanto previsto all'art. 52 del medesimo codice, che disciplina specificamente le modalita' di coinvolgimento del Ministero per i beni e le attivita' culturali nelle determinazioni concernenti l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali;

  1. per i beni paesaggistici, l'art. 19 assegna al SIAD il compito di stabilire gli insediamenti ammissibili, senza tenere conto della circostanza che, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le trasformazioni consentite e non consentite dei beni paesaggistici sono individuate dal piano paesaggistico, da adottare previa intesa con lo Stato, che costituisce strumento sovraordinato rispetto a ogni altro atto di pianificazione territoriale, nonche' agli strumenti urbanistici comunali. L'art. 20 della legge regionale disciplina gli «Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico», disponendo quanto segue: «1. Il SIAD ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attivita' commerciali, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale. 2. Il SIAD, puo' prevedere per gli esercizi di vicinato del centro storico, la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), secondo le relative procedure, senza limitazioni non giustificate o discriminatorie e previa espressa determinazione di detti motivi. 3. Il SIAD prevede, previa consultazione con le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico, l'istituzione del protocollo arredo urbano, in cui sono stabilite le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico. Con l'approvazione del protocollo arredo urbano il comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di incentivazione per favorire l'adozione delle relative misure da parte degli esercenti del centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale». Al riguardo, si segnala come, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 4, lettera g), e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani realizzati da oltre settanta anni si presumono di interesse culturale e sono sottoposti alla tutela di cui alla...

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