Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 2019

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione15 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», promossi dal Tribunale ordinario di Torino e dal Tribunale ordinario di Bergamo, con ordinanze del 27 gennaio e del 26 settembre 2016, iscritte rispettivamente ai numeri 255 e 275 del registro ordinanze 2016 e pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2016, e n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di V. M. e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI);

udito nella udienza pubblica del 4 dicembre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Alberto Guariso per V. M., Clementina Pulli per l’INPS e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 27 gennaio 2016, questioni incidentali di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», nella parte in cui subordina il diritto a percepire l’assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), in riferimento agli artt. 3, 38 e 10, secondo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

    Il giudice a quo riferisce di essere investito del ricorso che una cittadina albanese (legalmente soggiornante in Italia dal 2001 con permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari) aveva proposto avverso la determinazione amministrativa con cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aveva respinto la sua domanda di riconoscimento dell’assegno sociale, perché «non in possesso della carta di soggiorno divenuta ora permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo».

    Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 3 della Cost., introducendo «una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, entrambi legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, laddove soltanto per i secondi è previsto l’ulteriore requisito di essere in possesso della carta o del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo»; contrasterebbe, inoltre, con l’art. 10, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 14 CEDU, disattendendo il divieto di ogni discriminazione in base all’origine nazionale; e violerebbe, infine, l’art. 38 Cost., «in quanto il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale del cittadino straniero, legalmente soggiornante in Italia da più di 10 anni […] viene limitato dal possesso di una certificazione di tipo amministrativo».

    1.1.– L’INPS si è costituita in giudizio, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    La difesa dell’Istituto ha rammentato come la Corte di cassazione, sezione lavoro, abbia ritenuto non irragionevole, nella parte che qui rileva, la previsione dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 6 dicembre 2016, n. 24981 e 30 ottobre 2015, n. 22261), richiamando inoltre l’ordinanza n. 180 del 2016 con cui questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione.

    1.2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, a sua volta, ha concluso per l’inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal giudice a quo.

    In punto di rilevanza, ha eccepito la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’attuale condizione di indigenza dell’interessata, richiesta ai fini dell’attribuzione della prestazione dell’assegno sociale.

    Nel merito, l’Avvocatura ha sottolineato «l’obiettiva diversità», che presenta l’assegno sociale, «rispetto alle altre prestazioni assistenziali, in relazione alle quali si è già pronunciata [questa] Corte, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, cit.»; ed ha individuato la ragione di tale diversità nel fatto che l’assegno sociale prescinde «dalla prova dell’esistenza di minorazioni psico fisiche congenite o acquisite (sordità, cecità, incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita) e nella misura (totale o parziale) richiesta per la concessione di ciascuna singola prestazione». Ne ha, quindi, inferito che, in tema di assegno sociale «[i]l titolo di soggiorno richiesto per gli stranieri non si risolve […] nella richiesta di un mero certificato amministrativo …[ma] è volto a scoraggiare atteggiamenti di opportunità consistenti nel c.d. turismo assistenziale». Ciò anche «in considerazione della tipica natura di diritto “finanziariamente condizionato” della prestazione in esame, che impone un attento contemperamento dei diritti individuali con le imprescindibili esigenze di compatibilità finanziaria della relativa spesa».

  2. – Nel corso di analogo giudizio civile – promosso da un cittadino di nazionalità serba (del pari entrato in Italia con un «permesso di soggiorno per motivi familiari» e qui vissuto stabilmente per quasi venti anni), il quale chiedeva l’annullamento della determinazione amministrativa con la quale l’INPS aveva respinto la sua domanda di riconoscimento dell’assegno sociale per la mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – il Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 26 settembre 2016, ha sollevato, a sua volta, questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, «nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno sociale agli stranieri extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo», per contrasto con gli artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU.

    In premessa, e ai fini della rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha esaminato il carattere “aggiuntivo” della disciplina dettata dall’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale». E ciò al fine di escludere che il requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale, così ora elevato (da cinque) a dieci anni, possa avere assorbito il requisito del possesso della carta di soggiorno agli effetti della concessione dell’assegno sociale.

    Ha escluso, altresì, che nel caso di specie possa trovare diretta applicazione l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un...

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