Ordinanza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 21 Febbraio 2019

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione21 Febbraio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, promosso dalla Corte di appello di Milano, nel procedimento vertente tra AAT spa in liquidazione e concordato preventivo (già Aster Associate Termoimpianti spa) e la Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC) di Ravenna, con ordinanza del 17 luglio 2017, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione dell’AAT spa in liquidazione e concordato preventivo (già Aster Associate Termoimpianti spa) e della Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC) di Ravenna, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, nel corso del giudizio indicato in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nell’interpretazione, che ritiene costituire «diritto vivente», enunciata dalle sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 9341, n. 9285 e n. 9284 del 9 maggio 2016;

che, ad avviso del rimettente, alla stregua dell’interpretazione indicata dalle menzionate sentenze, il mutato regime di impugnabilità del lodo...

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