N. 44 SENTENZA 8 - 11 febbraio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006 n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con sei ordinanze del 22 gennaio 2009 rispettivamente iscritte ai nn. da 121 a 126 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione della Janssen Cilag s.p.a., della Bracco s.p.a. ed altra e della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 e nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Antonio Romei per la Janssen Cilag s.p.a,

Giuseppe Franco Ferrari per la Bracco s.p.a. ed altra e Maria Petrocelli per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1. - Con sei ordinanze di analogo tenore (r.o. da 121 a 126 del 2009) il Tribunale amministrativo per la Regione Puglia ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, (recte: art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.

  1. - Il rimettente premette di essere stato investito dei ricorsi proposti da imprese farmaceutiche avverso atti della giunta regionale e dell'assessorato alle politiche della salute, concernenti le 'modalita' prescrittive' dei farmaci inibitori della pompa protonica.

    Tali atti, in quanto meramente applicativi di misure 'gia' compiutamente individuate' dall'impugnato art. 12, comma 1, della legge regionale n. 39 del 2006, renderebbero rilevanti i dubbi di costituzionalita' prospettati dalla parte privata, che investono tale disciplina normativa. Infatti, l'impugnato art. 12, comma 1, stabilisce che 'ai fini della razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica, sia territoriale che ospedaliera, sono adottate' molteplici iniziative relative alla 'prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC - inibitori della pompa protonica'.

    In particolare, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nella loro normale pratica assistenziale, possono effettuare prescrizioni di farmaci di questo tipo a costi superiori al prezzo minimo di riferimento per la dose giornaliera (calcolato in euro 0,90) senza che il paziente sia tenuto a pagare la differenza di prezzo, solo in caso di intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, e dovendo dare giustificazione di tale diversa scelta terapeutica nella scheda sanitaria individuale del paziente (punti 1, 2, 5).

    Al tempo stesso, i medici ospedalieri e i medici specialisti ambulatoriali esterni e interni sono tenuti, nella proposta di prescrizione, a indicare i farmaci il cui prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo minimo di riferimento per la dose giornaliera. In caso contrario, devono predisporre un opportuno piano terapeutico, sul modello predisposto dalla Regione. Tale piano terapeutico deve comunque essere condiviso dal medico di medicina generale. Altrimenti il paziente deve pagare la differenza di prezzo (punto 3).

    Invece, i 'medici della continuita' assistenziale' non possono che prescrivere i farmaci al prezzo minimo di riferimento (punto 7).

    Inoltre i farmacisti devono richiedere la differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco dispensato per la prescrizione di questi farmaci, il cui prezzo supera quello di riferimento e per la quale sulla ricetta non e' contrassegnata la specifica nota regionale di eventuale deroga (punti 4 e 6).

    Nella disposizione impugnata vengono infine previste diverse forme di controlli amministrativi sulla fornitura e sulle prescrizioni di questi particolari farmaci (punti 8, 9.1 e 9.2).

    Il rimettente, riproducendo letteralmente i primi sei numeri della lettera a) del comma 1 dell'impugnato art.12, incentra il proprio dubbio di costituzionalita' sulla disciplina di rimborsabilita' dei farmaci inibitori della pompa protonica, che sarebbe stata adottata dalla Regione Puglia con la censurata 'legge provvedimento', anziche' con 'provvedimento amministrativo', come prescrive invece l'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

    Il TAR ricorda, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe gia' affermato l'esclusiva competenza statale in materia: in particolare, con la sentenza n. 271 del 2008 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT