LEGGE 16 dicembre 2008, n. 23 - Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013).

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 59 del 24 dicembre 2009) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Aiuti agli investimenti 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria e' autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza,anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualita' per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all'art. 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime e' concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidita' finanziaria ed affidabilita' economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensita' non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella 'Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2007-2013' approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

  1. L'assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attivita' e delle spese ammissibili; le modalita' di erogazione dei benefici in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

  2. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'assessore regionale per l'industria puo' disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

  3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'assessorato regionale dell'industria e' autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa' a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita' procedurale, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, delle medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

  4. L'intervento oggetto del presente articolo puo' essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita' industriali, secondo quanto disposto dall'art. 6.

  5. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto all'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresi' essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 300 milioni di euro.

    Art. 2

    Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile 1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, l'assessorato regionale dell'industria e' autorizzati ad attivare, attraverso l'appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli 'Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013' pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie d'investimenti di cui all'art. 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensita' non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella 'Carta italiana degli aiuti di Stato a finalita' regionale per il periodo 2007-2013' approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

  7. L'assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attivita' e delle spese ammissibili; le modalita' di erogazione dei benefici in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

  8. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'assessore regionale per l'industria puo' disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

  9. Con il decreto indicato al comma 2, l'assessore regionale per l'industria puo' altresi' prevedere che, su richiesta dei soggetti interessati, alle piccole imprese di...

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