N. 19 ORDINANZA 13 - 21 gennaio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso dal Tribunale di Lucca, nel procedimento vertente tra la curatela del Fallimento di Phoenix Officine Meccaniche Lucchesi s.r.l. e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a., con ordinanza del 24 settembre 2008, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 24 settembre 2008, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere una controversia avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia rispetto alla massa fallimentare di talune rimesse operate dal fallito sul proprio conto corrente bancario in epoca anteriore di non oltre un anno alla dichiarazione di fallimento, la cui provvista e' stata incamerata dall'istituto di credito;

che il giudice a quo riferisce, altresi', che il giudizio e' stato intrapreso mediante ricorso ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, nel testo - all'epoca vigente introdotto a seguito della riforma delle procedure concorsuali attuata col d. lgs. n. 5 del 2006;

che - dopo aver motivato sia in ordine alla ritualita' della introduzione del giudizio a quo, effettuata...

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