LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 7 - Istituzione del consiglio provinciale dei giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento promuove e rafforza la cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della societa' democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita pubblica e sociale.

  1. La Provincia sostiene l'attivazione di forme innovative di partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo il coordinamento con le finalita' e gli organismi istituiti dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 concernente 'Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)'.

    Art. 2

    Istituzione del consiglio provinciale dei giovani 1. Per la realizzazione delle finalita' indicate nell'art. 1 e' istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina prevista per il Consiglio provinciale di Trento.

  2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti materie:

    1. istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunita';

    2. educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;

    3. formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;

    4. sport, cultura e attivita' per il tempo libero.

  3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani e' garantito dalla struttura provinciale competente per l'attivita' della consulta provinciale degli studenti.

  4. Il consiglio provinciale dei giovani puo' promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali...

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