N. 334 SENTENZA 14 - 18 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 77-quater, comma 7, e 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Siciliana notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ed il 28 ottobre 2008 ed iscritti al n. 71 ed al n. 88 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2009 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra altre disposizioni dello stesso decreto-legge, l'art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), attuativo del Titolo VI dello statuto speciale.

La ricorrente riferisce che, in forza del comma 1, lettera a), del citato art. 77-quater, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, 'alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie'. Il successivo ed impugnato comma 7 dello stesso art. 77-quater sostituisce il comma 2 del menzionato art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, stabilendo che 'Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano'. Il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 268 del 1992, evocato a parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, stabilisce - al fine di garantire l'autonomia finanziaria provinciale - che 'il versamento alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 e' disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti'.

Ad avviso della ricorrente, la disposizione censurata viola detto parametro perche' prevede che i versamenti a favore delle province autonome - comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del gettito di tributi erariali - devono avvenire nelle contabilita' speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anziche' con accredito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

  1. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata 'inammissibile e infondata'.

    In punto di ammissibilita', la difesa erariale sostiene che: a) il riferimento al Titolo VI dello statuto, che regola l'autonomia finanziaria della provincia, e' 'inconferente e generico' e non motivato; b) la ricorrente ha dedotto, del pari senza motivazione, la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento); c) quanto al parametro dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, la ricorrente si e' limitata 'a lamentare il mero formale discostarsi da parte del legislatore nazionale dalla testuale previsione della norma attuativa dello Statuto, senza che sia in alcun modo chiarito quale lesione delle prerogative della provincia ricorrente si sia in tal modo realizzata, e quindi quale concreto interesse sussista alla caducazione della norma impugnata'.

    Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che la disposizione denunciata appare pienamente 'compatibile' con la ratio dello statuto di autonomia, perche' incide sulle modalita' di attuazione del sistema di tesoreria unica, di pertinenza esclusiva della legislazione statale, e sulla concreta collocazione contabile delle entrate statali in vista della destinazione delle stesse agli enti territoriali. L'unica modifica riguarderebbe - cioe' - 'la destinazione dei fondi, che erano e rimangono nell'ambito delle strutture di Tesoreria dello Stato, ma si collocano (non piu' nell'ambito della Tesoreria centrale, come in precedenza previsto, bensi') presso le sezioni di Tesoreria provinciale competente';

    modifica che riguarderebbe, percio', la riorganizzazione della tesoreria unica statale, senza portare alcun sostanziale mutamento in peius della finanza provinciale.

  2. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 28 ottobre successivo, la Regione Siciliana ha impugnato, tra altre disposizioni del medesimo decreto-legge, gli artt. 77-quater, comma 7, e 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per violazione degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante 'Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana') e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria).

    La ricorrente premette che, in base alla citata norma statutaria:

    1. 'Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima' (primo comma); b) 'Sono pero' riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto' (secondo comma). La ricorrente premette altresi' che, in base alla parimenti evocata norma di attuazione dello statuto regionale:

    2. 'Ai sensi del primo comma dell 'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione Siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime' (primo comma); b) 'Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT