N. 317 SENTENZA 30 novembre 2009 - 4 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, nel procedimento penale a carico di F.V., con ordinanza del 17 settembre 2008, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione di F. V. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato Savino Lupo per F. V. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Corte di cassazione, prima sezione penale, con ordinanza del 17 settembre 2008, ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, nella parte in cui preclude la restituzione del contumace nel termine per proporre impugnazione quando quest'ultima sia stata gia' proposta dal difensore di ufficio, e 'nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova'.

In via preliminare la Corte rimettente chiarisce come si proceda, nel giudizio principale, a valutare il ricorso per cassazione proposto riguardo ad un provvedimento della Corte di assise di appello di Bologna, con il quale e' stata disposta la trasmissione per competenza, alla stessa Corte di legittimita', d'una richiesta di restituzione in termini formulata a norma dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

La richiesta in questione era stata avanzata nell'interesse di persona condannata in contumacia per gravissimi delitti, con sentenza della Corte di assise di Piacenza poi confermata, a seguito dell'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio, con sentenza del competente giudice di appello, divenuta irrevocabile in difetto di ulteriore impugnazione.

Secondo la Corte d'appello bolognese, quando la sentenza diviene irrevocabile senza che siano stati esperiti in concreto tutti i gradi di giudizio, l'imputato puo' essere rimesso in termini, nel concorso delle condizioni indicate all'art. 175 cod. proc. pen., con esclusivo riguardo al mezzo di impugnazione non ancora sperimentato. Nei casi di intervenuta celebrazione del giudizio di appello, come quello di specie, l'interessato avrebbe dunque la mera possibilita' di promuovere, pur tardivamente, la fase di legittimita' del procedimento a suo carico. Di qui la disposta trasmissione degli atti alla Corte suprema, individuata quale giudice competente, nel caso concreto, a valutare la domanda di rimessione in termini.

Il difensore di fiducia dell'imputato ha impugnato il provvedimento appena descritto, sul presupposto che lo stesso consista in una dichiarazione di inammissibilita' della domanda di restituzione nel termine per proporre un nuovo appello contro la sentenza contumaciale di condanna. Tale lettura e' stata condivisa dai giudici di legittimita', i quali hanno dunque considerato ammissibile il ricorso.

Le doglianze difensive si sono incentrate - secondo quanto riferito dalla rimettente - sulla pretesa che l'esercizio della facolta' di appello da parte del difensore 'consumi' l'analoga facolta' riconosciuta all'imputato, di talche' la restituzione nel termine per proporre il gravame non potrebbe essere disposta in nessun caso. Si e' sostenuto, in senso contrario, che il principio di 'unicita'' del diritto all'impugnazione sarebbe derogato nel caso di persona che non abbia avuto contezza del procedimento a suo carico.

Varrebbe qui, in particolare, la norma 'speciale' desumibile dal comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 17 del 2005 e dalla relativa legge di conversione. Dal testo della disposizione e' stato infatti eliminato l'inciso che, fino alla novella, aveva precluso la rimessione nel termine con riguardo ad impugnazioni gia' proposte dal difensore dell'interessato. Dunque, secondo il ricorrente, il contumace inconsapevole avrebbe ormai diritto a proporre appello anche quando si determini, per effetto dell'impugnazione precedente, una duplicazione del giudizio di gravame.

Con i motivi aggiunti a sostegno del ricorso, poi, la difesa del condannato contumace ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 175 cod. proc. pen., nella parte in cui non ammette 'la possibilita' di concedere la restituzione in termini per l'esercizio di tutte quelle facolta' difensive da cui l'imputato contumace e' decaduto a causa della completa o parziale ignoranza del percorso processuale'.

Sempre in via preliminare, la Corte rimettente precisa d'avere accertato, in esito ad indagini mirate, che nel corso del giudizio a suo carico il ricorrente non era mai stato reperito, neppure al fine di eseguire i provvedimenti coercitivi, di natura cautelare e poi esecutiva, progressivamente adottati nei suoi confronti.

Tutto cio' premesso, il giudice a quo ricorda che la questione posta dalla difesa del ricorrente e' stata affrontata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con una recente sentenza (31 gennaio 2008, n. 6026), secondo la quale e' preclusa al condannato in contumacia la rimessione nel termine per l'impugnazione, quando detta impugnazione sia gia' stata proposta dal difensore ed il relativo procedimento sia gia' stato definito.

Il rimettente richiama gli argomenti posti a fondamento della decisione. La giurisprudenza ha tradizionalmente ritenuto che, pur quando la legge accorda a piu' soggetti la possibilita' di proporre un gravame, vale la regola di 'unicita'' del diritto all'impugnazione, e che l'atto di esercizio della facolta' 'consuma' il potere corrispondente degli ulteriori soggetti legittimati. In particolare, l'impugnazione proposta dal difensore e' pur sempre l'espressione di una prerogativa dell'imputato (come si evince, tra l'altro, dalla rubrica dell'art. 571 cod. proc. pen.). D'altra parte la duplicazione del giudizio impugnatorio, per se stessa incompatibile coi principi generali dell'ordinamento, non potrebbe trovare giustificazione nell'assenza di una preclusione formale nel testo novellato dell'art. 175 cod. proc. pen. L'esame dei lavori parlamentari concernenti la legge n. 60 del 2005 (di conversione del d.l. n. 17 del 2005) non varrebbe infatti ad evidenziare, in modo univoco, la intentio sottesa alla soppressione dell'inciso concernente le impugnazioni gia' proposte. Del resto, si aggiunge, se davvero il legislatore avesse inteso ammettere la celebrazione di un nuovo giudizio di gravame, non avrebbe mancato di regolare la sorte della sentenza gia' pronunciata in esito al giudizio precedente, e degli atti ad essa prodromici. Dunque, l'eliminazione della disposizione preclusiva sarebbe dovuta alla sua superfluita', essendo il divieto dibis in idem gia' desumibile dalla disciplina generale delle impugnazioni.

La Corte rimettente afferma di condividere la soluzione adottata dalle Sezioni unite, con la conseguenza che il ricorso sottoposto alla sua valutazione dovrebbe essere respinto, nonostante la tempestivita' della richiesta di rimessione in termini e l'effettiva inconsapevolezza del richiedente in merito al procedimento celebrato in suo danno.

Proprio in base a tali conclusioni assume rilevanza, sempre secondo il giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale enunciata in apertura.

Nel merito, il rimettente sottolinea come l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella costante lettura datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, garantisca all'accusato il diritto di partecipare al giudizio penale che lo riguarda, ed il diritto altresi', quando il giudizio si svolga senza che l'interessato ne abbia contezza, a misure ripristinatorie che rendano effettivo l'esercizio personale della difesa. La previsione convenzionale, in relazione al disposto del primo comma dell'art. 117 Cost., assume il rango di fonte interposta, cui il diritto interno deve conformarsi, sempre che la fonte sovranazionale esprima una norma compatibile con il dettato della Costituzione ed assicuri un corretto bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'osservanza degli obblighi assunti sul piano internazionale e la tutela di altri beni di adeguata rilevanza costituzionale (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007).

La Corte rimettente, nonostante il contrario avviso espresso in proposito dalle Sezioni unite della stessa Corte di cassazione, ritiene non manifestamente infondato il sospetto di un contrasto tra la norma censurata e l'art. 6 della Convenzione europea, e di una connessa violazione del parametro costituzionale appena...

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