N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2009

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede;

Letti gli atti ed esaminati i documenti della causa;

Osserva in fatto e diritto 1. - Con ricorso depositato avanti questo giudice il 16 gennaio 2007 il signor Di Nardo Giovanni ha chiesto in giudizio il riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 essendo stato riconosciuto dall'INAIL affetto da malattia professionale derivante da esposizione all'amianto. A supporto della domanda il ricorrente ha premesso in fatto:

di aver lavorato alle dipendenze della Eridania S.p.A. presso lo zuccherificio in localita' di Russi (Ravenna) in qualita' di operaio manutentore ed addetto al controllo impianto dal 28 gennaio 1963 al 28 febbraio 1991;

di essere andato in pensione di anzianita' con decorrenza dal 1° marzo 1991, prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992;

che in data 28 ottobre 2002 aveva ricevuto dall'INAIL l'attestazione positiva di esposizione all'amianto ai sensi della legge n. 257/1992 essendo stata riconosciuta come provata la sua esposizione per tutto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell'Eridania per piu' di 28 anni (dal 28 gennaio 1963 al 28 febbraio 1991);

di aver ricevuto, in particolare, la stessa attestazione di esposizione all'amianto dall'INAIL ai sensi dell'art. 13, comma 7, legge n. 257/1992 in quanto affetto da malattia professionale derivante dall'esposizione all'amianto (malattia riconosciuta dall'Inail in data 1° agosto 2002);

che dopo aver ricevuto l'attestato di esposizione, aveva richiesto all'INPS la ricostituzione della propria pensione e la corresponsione dell'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 (come mod. dalla legge n. 271/1993) il quale riconosce il beneficio della rivalutazione contributiva in questi termini: Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione, contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5 '...';

che l'INPS ha respinto la sua richiesta opponendogli il fatto che alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992) egli non fosse in attivita' lavorativa e si trovasse anzi in pensione di anzianita' con decorrenza dal 1° marzo 1991; tale posizione negativa e' stata ribadita dall'INPS nello stesso giudizio di merito richiamando la giurisprudenza che nega ai lavoratori in pensione il beneficio della maggiorazione contributiva in discorso.

  1. - Nel corso del giudizio di merito con ordinanza in data 10 luglio 2007 e' stata quindi sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 (come modificato dalla legge n. 271/1993) in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia...

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