N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 ottobre 2009

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 14 settembre 2009, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma primo, dell'art. 17, comma 23, lett. e (nella parte in cui introduce i commi 5-bis e 5-ter all'art. 71 della legge n. 133/2008) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 - recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - nonche' dell'art.

1, comma 1, lettera a) del d.l. 3 agosto 2009, n. 103 recante 'Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009'.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 e' stata pubblicata la legge n. 102 del 2009, di conversione del d.l. n.

78/2009, contenente molteplici disposizioni dal contenuto eterogeneo;

nella stessa Gazzetta e' stato altresi' pubblicato il d.l. n. 103 del 2009, correttivo del citato decreto anticrisi.

Le norme impugnate sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di D i r i t t o

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma della legge n. 102/2009 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del d.l. n. 103/2009 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche sotto il profilo della lesione del principio della leale collaborazione.

L'art. 4 disciplina gli interventi urgenti per le reti dell'energia.

La norma, nella formulazione antecedente la legge di conversione, al comma 1 attribuiva al Consiglio dei ministri, su proposta e di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con le regioni, il compito di individuare gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da effettuarsi con mezzi e poteri straordinari, nel caso in cui ricorrano ragioni di particolare urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. A tal fine, al comma 2 dello stesso articolo, veniva previsto il potere di nomina, con le medesime modalita' di cui la precedente comma 1, quindi sempre d'intesa con le regioni, di un Commissario straordinario che agisce in deroga ed in sostituzioni di tutte le Amministrazioni altrimenti competenti.

La norma cosi formulata pur incidendo senz'altro su una materia di spettanza regionale ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., prevedeva un intervento 'amministrativo' dello Stato, in virtu' del principio di sussidiarieta' verticale ascendente, in ragione dell'urgenza e della straordinarieta' della situazione che ben potevano giustificare, da un punto di vista costituzionale, l'evocazione del potere al livello di governo statale, perche' era sempre prevista l'intesa con le regioni. Non si ravvisavano, pertanto, profili di illegittimita' costituzionale della disposizione.

Oggi invece, nel testo novellato dalla legge di...

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