Sentenza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 09 Novembre 2018

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione09 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 196

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), e dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montate e disposizioni diverse), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2016 della Regione Liguria, con ordinanza del 27 dicembre 2017, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella udienza pubblica del 3 luglio 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

udito l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 27 dicembre 2017, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), e dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

  2. – La citata sezione premette che, in sede di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio 2016, è emerso che, con le risorse del Fondo per la contrattazione decentrata, relative al trattamento accessorio e “premiante” 2016 (esigibili nell’esercizio 2017), sono state retribuite, tra l’altro, le posizioni di vice-dirigenza e le posizioni organizzative. Tali erogazioni – prosegue la sezione – hanno rivelato criticità, inerenti alla dubbia legittimità costituzionale di norme che hanno costituito il fondamento delle stesse.

    Il rimettente ricorda, inoltre, che tali dubbi di legittimità costituzionale, relativi all’istituzione della vice-dirigenza da parte della Regione, nonché alla previsione delle modalità di finanziamento di quest’ultima, evidenziati dal magistrato istruttore e dal Procuratore generale, sono stati rappresentati dalla sezione di controllo con nota del 6 giugno 2017, n. 2922, alla Regione. Quest’ultima ha disposto l’abrogazione delle norme oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale con legge della Regione Liguria 7 agosto 2017, n. 22 recante «Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e conseguenti disposizioni attuative».

    Nonostante ciò, il collegio rimettente ritiene che, ai fini della definizione del giudizio di parifica, i dubbi di legittimità costituzionale prospettati continuino a risultare rilevanti, posto che le norme abrogate trovano applicazione per l’esercizio 2016, essendo la vice-dirigenza venuta meno solo il 12 agosto 2017.

    Pertanto, ritenendo di non poter applicare norme di dubbia legittimità costituzionale e, di conseguenza, di non poter parificare il capitolo di spesa a cui sono imputate le spese inerenti alla vice-dirigenza, sospende il giudizio e solleva, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e all’art. 81, quarto comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale n. 10 del 2008, che ha istituito la vice-dirigenza regionale, in contrasto con l’art. 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e quindi in violazione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile», e dell’art. 2 della legge regionale n. 42 del 2008, là dove individua i mezzi di finanziamento della spesa per la vice-dirigenza, disponendo l’incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali (art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), comparto delle Regioni e delle autonomie locali, sottoscritto l’1.4.1999).

  3. – In linea preliminare, il collegio rimettente svolge argomentazioni in ordine alla propria legittimazione a sollevare le richiamate questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.

    Anzitutto, il rimettente sottolinea che il giudizio di parificazione si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell’amministrazione e si conclude con una pronuncia adottata in esito a pubblica udienza.

    Anche in relazione a ciò – ricorda ancora il rimettente – la costante giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimazione a promuovere, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 81 Cost., avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell’articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali.

    La sezione rimettente ricorda anche che, alla giurisprudenza costituzionale formatasi in riferimento al giudizio di parifica del rendiconto dello Stato e delle Regioni ad autonomia speciale, si è affiancata anche quella che ha riconosciuto in capo alle Sezioni regionali di controllo la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale anche in sede di parifica del rendiconto delle Regioni ad autonomia ordinaria, a seguito della riforma del 2012.

    Pertanto, essendo indubbia la legittimazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione, la Sezione rimettente ritiene che essa debba riconoscersi non solo, come già accaduto, in riferimento all’art. 81 Cost. ma, più in generale, a tutte le norme costituzionali che, in modo diretto o indiretto involgono la materia della finanza pubblica, apprestando tutela alle risorse pubbliche e alla loro corretta utilizzazione.

    Nel caso di specie, la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile da parte della Regione avrebbe determinato una dinamica espansiva della spesa di personale non sottoposta alla verifica dei soggetti deputati dalla legge a verificarne i presupposti e cioè l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), per quanto riguarda la parte pubblica, e le organizzazioni sindacali, per il personale impiegato nel settore pubblico.

    Il collegio rimettente, infine, segnala come il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, sia l’unica possibilità offerta dall’ordinamento per sottoporre a scrutinio di legittimità costituzionale in via incidentale le disposizioni legislative che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l’articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi.

  4. – Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Regione Liguria, che ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Liguria siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.

    In linea preliminare, la difesa regionale sostiene che siano inammissibili le censure svolte in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla luce del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui, in sede di giudizio di parificazione, può essere dedotta la violazione di un novero ristretto e tassativo di parametri costituzionali, e precisamente degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., là dove disciplinano l’obbligo di copertura, l’equilibrio di bilancio e la materia dell’indebitamento.

    Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2008 sarebbe comunque infondata. La difesa regionale sostiene che l’istituto della vice-dirigenza nella Regione Liguria sia stato introdotto in vigenza e «sotto la copertura» di una norma statale (art. 17-bis del d.lgs. n. 165 del 2001), che espressamente consentiva alle Regioni di istituire la posizione a livello regionale, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e attraverso la contrattazione collettiva nazionale.

    Inoltre, l’istituzione della vice-dirigenza con legge regionale sarebbe espressione legittima dell’esercizio dell’autonomia regionale in materia di...

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