LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 21 - Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La presente legge disciplina l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

  1. apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;

  2. forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;

  3. prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

  4. nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

  5. apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

  6. apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o piu' volte nel corso dell'anno.

    Art. 3

    Programmazione 1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. l (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

    Art. 4

    Dichiarazione di inizio attivita' 1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell'azienda unita' sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari.

    Nella dichiarazione e' specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.

    1. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all'obbligo di registrazione di cui all'art. 10 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n.

      852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n.

      853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista.

    2. L'azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l'intera attivita' apistica.

    3. La modulistica e' approvata dal dirigente della giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute.

    4. La dichiarazione di inizio attivita' avviene in modalita' telematica; sono consentite altre modalita' di presentazione se l'allevamento e' condotto per il solo autoconsumo.

    5. Le...

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