N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 ottobre 2009

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 810 del 21 settembre 2009, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, corso Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 9 e dell'art. 25, comma 2, lettere a), f), g), h) della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante 'Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia'.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 e' stata pubblicata la legge 23 luglio 2009, n. 99, contenente molteplici disposizioni dal contenuto eterogeneo.

Le norme impugnate sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, nono comma, per violazione dell'art. 117 Cost.

La disposizione in esame prevede:

'Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purche' ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici'.

La norma incide sulle competenze regionali in materia di governo del territorio, perche' stabilisce che i suddetti mezzi mobili, pur dovendo rispettare le condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dall'ordinamento regionale, non costituiscono, a priori, attivita' rilevante dal punto di vista urbanistico, edilizio e paesaggistico e dunque possono essere realizzate liberamente, senza una forma preventiva di verifica che, seppure in forma accelerata e semplificata, permetta pero' di garantire il rispetto di quelle condizioni strutturali e di mobilita' che, in teoria, si dichiarano da rispettare.

La lesione delle competenze regionali in materia e' ancora piu' concreta perche' la possibilita' che i mezzi mobili di pernottamento siano collocati permanentemente, senza che cio' costituisca attivita' rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, vanifica la norma contenuta nell'art. 78, comma 1, lettera b), della legge regionale toscana n. 1/2005, recante norme per il governo del territorio, secondo la quale e' considerata trasformazione urbanistica ed edilizia, e come tale soggetta a permesso di costruire, 'l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni'. Tale disposizione regionale trova corrispondenza nell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia' che qualifica tali interventi come nuova costruzione.

In sintesi e' oggi possibile, secondo l'ordinamento regionale, che i mezzi mobili messi a disposizione del gestore del campeggio (cioe', usando la terminologia della norma impugnata, della 'struttura turistico ricettiva regolarmente autorizzata') rientrino nell'ordinaria gestione del campeggio stesso e non richiedano uno specifico titolo abilitativo, purche' siano destinati ad assolvere ad una funzione temporanea (piu' o meno lunga) e come tale individuabile, perche' e' stabilito un termine per la loro rimozione, termine che deve risultare o nel titolo abilitativo che consente gli interventi o nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT