Ordinanza nº 76 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2018

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione13 Aprile 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 76

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPEETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell’attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra l’Impresa Mazzotti Romualdo spa e la Provincia autonoma di Trento e altra, con ordinanza del 27 marzo 2015, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 2018 il Giudice relatore Franco Modugno;

udito l’avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto che, con ordinanza del 27 marzo 2015, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato, in riferimento all’art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell’attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993);

che il giudice a quo riferisce che, con lettera del 9 settembre 2014, la Provincia autonoma di Trento aveva invitato sette imprese a un confronto concorrenziale per l’affidamento di lavori di sistemazione stradale;

che, avvenuta l’aggiudicazione, l’Amministrazione provinciale aveva accertato che il legale rappresentante della società aggiudicataria risultava gravato da una condanna penale, relativa a reato in materia ambientale, non dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, in violazione di quanto prescritto dalla lettera di invito, che richiedeva alle imprese interessate di dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne riportate dai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

che, di conseguenza, la Provincia aveva annullato l’aggiudicazione, affidando la commessa all’impresa collocata al secondo posto della graduatoria di gara;

che il provvedimento era stato impugnato davanti al Tribunale rimettente dalla società aggiudicataria, la quale aveva lamentato che la stazione appaltante non avesse attivato il cosiddetto soccorso istruttorio, chiedendole di integrare la dichiarazione relativa ai precedenti penali: ciò, in applicazione dell’art. 47, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), ovvero, e in ogni caso, in virtù di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, aggiunto dall’art. 39 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114;

che, al riguardo, il giudice a quo rileva come nella specie si discuta dell’affidamento di una commessa di importo inferiore alla «soglia comunitaria»: fattispecie che, nella Provincia autonoma di Trento, è disciplinata dalla legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e dalla legge della Provincia autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento); leggi emanate nell’esercizio della competenza legislativa primaria della Provincia in materia di lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, primo comma, numero 17, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol) e di ordinamento amministrativo (art. 8, primo comma, numero 1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol);

che, ciò premesso, il rimettente osserva come – contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente – la dichiarazione da essa resa in ordine ai precedenti penali debba considerarsi, non già incompleta, ma falsa;

che nella specie, infatti, il legale rappresentante della società aggiudicataria, utilizzando – secondo il giudice a quo – «in maniera ambigua» uno dei modelli di dichiarazione, aveva elencato, in luogo delle condanne eventualmente riportate, solo i nominativi dei soggetti in carica non gravati da precedenti penali;

che la dichiarazione era stata resa, peraltro, all’espresso fine di rappresentare «il possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006», compreso, quindi, il dichiarante stesso: con la conseguenza che l’omessa menzione del precedente penale gravante su quest’ultimo assumeva la valenza di mendace attestazione della sua inesistenza;

che l’omissione in parola non avrebbe potuto essere, pertanto, sanata sulla base del disposto dell’art. 47, comma 4, del citato regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, secondo il quale «le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati»;

che il legislatore statale ha peraltro introdotto, con il d.l. n. 90 del 2014, una nuova disciplina del soccorso istruttorio, più favorevole per i concorrenti;

che l’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, aggiunto dall’art. 39, comma 1, del d.l. n. 90...

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