LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 7 - Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 13 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie);

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell'alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica);

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 (norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie);

Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 settembre 1994, n.

657 (regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita' sanitaria);

Visto l'accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che introduce una classificazione tipologica delle strutture veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per ciascuna tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalita' di rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonche' l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi;

Visto la deliberazione della giunta regionale 6 giugno 2005, n.

625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private), che recepisce l'accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003;

Considerato:

1) La necessita' di introdurre la classificazione tipologica delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto dall'accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003.

2) L'opportunita' di una maggiore tutela dell'utenza accrescendo il vincolo all'ottemperanza a requisiti strutturali resi cogenti, snellendo nel contempo le procedure di apertura delle strutture veterinarie con l'introduzione di una dichiarazione di inizio attivita', in luogo della procedura di autorizzazione sanitaria del sindaco resa previo nulla osta del competente servizio veterinario.

3) L'opportunita' di prevedere un'attivita' di vigilanza e controllo da parte delle aziende (unita' sanitarie locali) U.S.L. e le relative sanzioni.

Art. 1

F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una corretta e completa informazione sulle prestazioni rese dalle strutture di cura per animali e il diritto alla effettiva qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla tipologia di appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura del rispetto per gli animali.

  1. La Regione promuove, altresi', la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all'esercizio delle attivita' di cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del servizio offerto ai cittadini nell'ambito di tali attivita'.

    Art. 2

    Oggetto ed ambito di applicazione 1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate all'esercizio dell'attivita' libero professionale veterinaria. Essa disciplina:

    1. le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi;

    2. il procedimento amministrativo per l'apertura delle strutture veterinarie;

    3. gli obblighi conseguenti all'apertura di strutture veterinarie finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai cittadini detentori di animali;

    4. i criteri per lo svolgimento di attivita' accessorie a quelle di cura nell'ambito delle strutture veterinarie e per la coesistenza di tali attivita';

    5. i termini e le modalita' per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui alla lettera a) e per la verifica del loro mantenimento.

      Art. 3

      Classificazione delle strutture veterinarie 1. Ai fini della presente legge si intende per:

    6. studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attivita' professionale in forma privata e personale, con o senza accesso di animali;

    7. studio veterinario associato: studio veterinario con o senza accesso di animali nel quale due o piu' medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attivita' professionale in forma privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;

    8. ambulatorio veterinario: struttura avente individualita' propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, da uno o piu' medici veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre quella giornaliera;

    9. clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura avente individualita' propria ed organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da piu' medici veterinari, generici o specialisti, con possibilita' di...

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