LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175 - Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

Coming into Force15 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/29/092G0127/CONSOLIDATED/20091230
Enactment Date05 Febbraio 1992
Published date29 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.50 del 29-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.
  1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.

  2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

    1. nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

    2. titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;

    3. onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

  3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

  4. Il medico non specialista puo' fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

    il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

Art 1.
  1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici , sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie .

  2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

    1. nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

    2. titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;

    3. onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

  3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

  4. Il medico non specialista puo' fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Art 1.
  1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione.

  2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

    1. nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

  3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

  4. Il medico non specialista puo' fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o...

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