DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 53 - Legge regionale n. 12/2007, art. 15, comma 5-quater. «Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell' art. 15, comma 5-quater, della legge, nonche' le modalita' di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 15, comma 5-bis, come introdotto dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, autorizza l'amministrazione regionale a sostenere spese per iniziative di valore sociale e culturale realizzate direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l'autonoma capacita' ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani;

Richiamato il comma 5-ter dell'art. 15 della legge regionale n.

12/2007, il quale prevede che le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati siano realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalita' di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute;

Richiamato altresi' il comma 5-quater dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2007, come introdotto dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, il quale demanda a regolamento regionale la disciplina dei requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili;

Ricordato che ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2008, in sede di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 12/2007, sono fatte salve le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 e sono ammissibili le spese sostenute successivamente all'entrata in vigore della legge medesima e anteriormente all'entrata in vigore del regolamento;

Considerato che le competenze in materia di politiche giovanili sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunita' e politiche giovanili della presidenza della Regione, dipendente pero' gerarchicamente e funzionalmente dalla direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, in quanto la competenza in materia e' stata delegata dal presidente della Regione all'assessore regionale al lavoro, universita' e ricerca e che con la stessa decorrenza e' stato attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al vicedirettore centrale del lavoro, universita' e ricerca;

Ritenuto di approvare il regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili, nonche' le modalita' di intervento diretto dell'amministrazione regionale, al fine di dare attuazione all'art. 15, comma 5-quater, della legge regionale n. 12/2007;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 393;

Decreta:

  1. E' emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il 'Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT