Sentenza nº 147 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione23 Giugno 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 147

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra B. L. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 10 luglio 2014, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 maggio 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Antonino Sgroi per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata l’8 agosto 2014 e iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    1.1.– Il giudizio principale trae origine dalla domanda presentata da B. L., dipendente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’11 settembre 2000 al 31 agosto 2010 e «titolare di posizione INPS per il periodo 1964-2008».

    Durante l’istruttoria sulla domanda di pensione di vecchiaia, la parte ricorrente nel giudizio principale, confidando nella vigenza di un regime di ricongiunzione gratuita, ha chiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il 30 luglio 2010, la ricongiunzione gratuita della contribuzione versata all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

    L’INPS, il 5 settembre 2010, nell’accogliere la domanda di ricongiunzione, ha chiesto il versamento dell’importo di 84.498,45 euro, in applicazione dell’art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, che, già a decorrere dal 1° luglio 2010, ha tramutato il regime di ricongiunzione in oneroso.

    La parte ricorrente ha chiesto di accertare il diritto alla ricongiunzione gratuita, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, che sancisce, con efficacia retroattiva, l’onerosità della ricongiunzione.

    1.2.– In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che dalla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale «dipende il diritto alla ricongiunzione gratuita rivendicato» dalla ricorrente.

    Pertanto, la questione di legittimità costituzionale sarebbe «assolutamente determinante ai fini della decisione del procedimento».

    1.3.– Per quel che attiene alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente assume che la disciplina censurata, introdotta con la legge di conversione del 30 luglio 2010, ma efficace fin dal 1° luglio 2010, contrasti con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza.

    La norma, in particolare, determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento tra chi, per circostanze accidentali, abbia presentato la domanda di ricongiunzione prima o dopo il 1° luglio 2010, poiché accorderebbe soltanto alla prima categoria di soggetti il beneficio della ricongiunzione gratuita.

    Nel caso di specie, la parte ricorrente avrebbe presentato la domanda di ricongiunzione proprio il 30 luglio 2010, data di pubblicazione della legge di conversione che ha introdotto la norma censurata.

    Quanto al contrasto con il canone di ragionevolezza, il giudice rimettente argomenta che la norma in esame, nel fare retroagire al 1° luglio 2010 l’introduzione della nuova disciplina di ricongiunzione onerosa, non troverebbe un’adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare princìpi, diritti o beni di rilievo costituzionale e lederebbe il legittimo affidamento dei consociati.

    Difatti, la parte ricorrente, il 30 luglio 2010, avrebbe presentato una domanda di ricongiunzione, contando sul regime di ricongiunzione gratuita allora vigente, per poi vedersi imposto, con efficacia retroattiva, un onere eccessivo (84.498,45 euro).

    Il giudice rimettente prospetta, inoltre, la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost.: il diritto alla pensione, che si deve determinare sulla base di tutta l’attività lavorativa svolta e della ricongiunzione dei versamenti effettuati ad enti previdenziali diversi, «non può essere sacrificato se non in forza di provvedimenti che tutelino pari o superiori diritti e che siano proporzionali, necessari ed equilibrati». Il...

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