N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2009

IL GIUDICE DI PACE Premesso che con ricorso depositato il 20 marzo 2009 il sig.

Mario Pejrone, a mezzo dei suoi procuratori, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0006608-20090210 emessa, per il prefetto di Cuneo, il 10 febbraio 2009 dal vice prefetto delegato portante l'ingiunzione di pagamento determinato nel complessivo importo di Euro 2065,82 e la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per complessivi mesi 48 (quarantotto).

Chiedeva, in via preliminare, la sospensione ex art. 22, legge n.

689/1981 e, nel merito, previa le deduzioni istruttorie, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Tanto per i motivi esposti in ricorso.

O s s e r v a L'art. 8-bis, legge n. 386/1990, cosi' come introdotto dall'art.

33, d.lgs. n. 507/1999, che ha depenalizzato i reati di emissione di assegno senza autorizzazione ovvero senza provvista, prevede che il prefetto venga informato dell'infrazione dal pubblico ufficiale ovvero dal trattario secondo le modalita' ivi previste.

All'esito, ed entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informazione, il prefetto, a mente del comma 3 del medesimo articolo, notifica all'interessato gli estremi della violazione il quale, entro trenta giorni dalla notifica, puo' presentare scritti difensivi e documenti allo stesso prefetto che, a mente del comma 5 e valutate le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento ovvero emettendo ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Con la richiamata procedura il prefetto viene individuato dalla legge quale soggetto che, sulla base degli elementi di valutazione raccolti nel rapporto di accertamento ovvero nell'informativa, contesta e notifica al trasgressore gli estremi della violazione con l'indicazione che avverso tale contestazione l'interessato puo' presentare scritti difensivi e documenti allo stesso prefetto.

Scritti difensivi e documenti che dovranno essere valutati dal prefetto e cioe' dallo stesso organo che ha contestato e notificato la violazione e che motiveranno lo stesso ad ingiungere il pagamento ovvero ad emettere ordinanza di archiviazione.

Tale scelta del legislatore appare del tutto illogica perche' introduce una irragionevole distinzione tra trasgressori determinando un'ingiustificata disparita' di trattamento tra quelli che, a mente della procedura prevista per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, possono invece...

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