Sentenza nº 139 da Constitutional Court (Italy), 14 Giugno 2017

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione14 Giugno 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 139

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 febbraio-3 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 23 maggio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Emanuela Romanelli per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 29 febbraio 2016 e depositato il successivo 3 marzo (reg. ric. n. 7 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Le disposizioni impugnate si inseriscono nel testo della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiungendo nuove previsioni.

    L’art. 88 impugnato, che inserisce un comma 8-bis nell’art. 16 della legge regionale n. 29 del 1994, permette, dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sul territorio venatorio, con esclusione delle zone indicate dal comma 1.

    Il ricorrente osserva che, in base all’art. 10, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), i periodi per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono stabiliti con i piani faunistico-venatori provinciali. La normativa statale, che esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), prescriverebbe perciò di adottare a tal fine il piano faunistico-venatorio, non consentendo il ricorso alla legge-provvedimento.

    Inoltre non sarebbero permessi l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia in un periodo di chiusura dell’attività venatoria.

    L’art. 89, comma 1, che aggiunge un comma 1-bis all’art. 18 della legge regionale n. 29 del 1994, consente a chi abbia optato per una delle forme di caccia indicate dal comma 1 di esercitare la caccia, a certe condizioni, per quindici giorni anche in una delle altre forme.

    Il ricorrente rileva che l’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 impone, invece, di praticare la caccia esclusivamente in una delle tre forme indicate, e anche in questo caso esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    L’art. 92 sostituisce l’art. 35 della legge regionale n. 29 del 1994. In particolare, il nuovo comma 9 permette di recuperare i capi feriti facendo uso delle armi anche nelle giornate di silenzio venatorio e al di fuori degli orari di caccia.

    Il ricorrente osserva che l’abbattimento e la cattura della fauna selvatica con l’uso delle armi costituisce esercizio venatorio ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992. Infatti, l’art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 vieta il trasporto di armi nei giorni non consentiti per la caccia. Anche in questo caso, derogando a tale norma, la disposizione impugnata avrebbe leso l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Infine...

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