n. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 agosto 2017 -

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 telefax n. 06/96514000;

indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

Ricorrente contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano - piazza Citta' della Lombardia n. l;

Intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma l, lettera d), della Regione Lombardia del 26 maggio 2017, n. 15, pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2017, intitolata «legge di semplicazione 2017»;

Per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. Con la legge n. 15 del 20 17 la Regione Lombardia ha novellato numerose leggi pregresse. In particolare, l'art. 3, comma l, lettera d), ha sostituito il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, recante «norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria». Per effetto della modifica l'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del 1993 cosi' recita: «La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedi' e del venerdi' e della zona di maggior tutela della zona Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attivita' sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche se prive di tabellazione». Questa disposizione presenta profili di illegittimita' costituzionale per le ragioni che si rappresentano con il seguente motivo di Diritto Incostituzionalita' dell'art. 3, comma l, lettera d), della legge regionale n. 15 del 2017, che sostituisce il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale n. 26 del 1993, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., con riferimento all'art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. L'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del 1993, come modificato dalla norma qui impugnata, dispone che le attivita'...

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