LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 4 - Legge elettorale

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge:

Art. 1

Principi 1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le lezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

  1. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, cosi' come integrate dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.

  2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali. anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

  3. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'art. 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

    Art. 2

    Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale 1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'art. 9 della legge n. 108/1968.

  4. La presentazione della candidatura e' accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione e' efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

  5. La candidatura non e' ammessa se non e' accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

  6. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano. in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, l0 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

  7. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'art. 11 della legge n.108/1968.

    Art. 3

    Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste 1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'art. 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

  8. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

  9. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato e' a capo del gruppo di liste.

  10. Piu' gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato e' a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

    Art. 4

    Scheda elettorale 1. La votazione per l'elezione...

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